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Domande “sospese” per discordanza nucleo familiare tra quanto dichiarato in dsu e i dati presenti nell’anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR)

Per tutte le domande di Assegno di Inclusione (ADI) si tiene conto, in fase istruttoria, dell’esito delle verifiche effettuate confrontando il nucleo familiare auto dichiarato in DSU e quello risultante nelle banche dati dell’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR).

Pertanto, nel caso in cui da tale confronto emerga una qualunque discordanza sulla composizione del nucleo, la domanda di ADI viene  posta automaticamente in “sospensione”, al fine di consentire alle sedi territoriali competenti l’accertamento dell’effettiva veridicità del nucleo medesimo.

Infatti vi sono delle eccezioni che fanno sì che i componenti dei nuclei familiari ai fini ISEE, in alcune ipotesi, non coincidano con quelli risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante della DSU (art. 3 del DPCM n. 159 del 2013 ed art. 2 comma 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) e, sebbene discordanti rispetto alle risultanze di ANPR, sono da ritenere coretti.

Sarà, dunque, onere della Sede Inps competente accertare la correttezza di quanto  auto dichiarato nella DSU. Ciò deve avvenire in base alle norme generali in materia di autocertificazione e nel rispetto delle regole eccezionali e derogatorie che disciplinano il nucleo ai fini ISEE che, in via esclusiva, non consentono di far riferimento alla composizione del nucleo presente in anagrafe nazionale della popolazione residente (cfr. parr. da 1.1.1 a 1.1.10, parte 2 delle Istruzioni alla compilazione della DSU, FAQ ISEE presenti nel portale ISEE).

All’esito delle verifiche l’operatore potrà, pertanto, confermare la discordanza sul sistema ISEE, e porre la domanda ADI in respinta ovvero, nel  caso in cui, invece, dall’accertamento risulti, nonostante la discordanza con ANPR, la veridicità del nucleo (ai fini ISEE), potrà utilizzare la funzione di annullamento della  “sospensione”, consentendo il completamento favorevole dell’istruttoria.

Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell’operatore di sede.

Ulteriori motivi di “sospensione” della domanda sono disciplinate dall’articolo 4 commi 6 e dai commi 7, e 8 dello stesso articolo del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2023, n.154.

Si tratta, per lo più:

-         delle verifiche che INPS sottopone ai Comuni in relazione ai controlli anagrafici per i quali non abbia un esito certo dall’elaborazione dei propri archivi e di quello dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)  e per i quali, qualora l’esito delle verifiche non venga comunicato entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell’ Istituto, INPS procederà ad accogliere  la richiesta;

-         delle verifiche delle attestazioni di svantaggio rilasciate dal Comune o dai servizi sanitari ovvero dell’inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei comuni o delle Strutture sanitarie, nelle quali sia stato auto- dichiarato il possesso ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 sopra richiamato  e per le quali , in assenza di riscontro entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS, INPS procede ad accogliere la richiesta.

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE
 
IL DIRIGENTE 
DOTT. ANTONIO CHIANESE

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